Art. 4.

      1. Ogni cittadino affetto da una patologia che richiede terapia cronica con farmaci anticoagulanti è fornito di tessera personale che ne attesta l'esistenza.
      2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche e il modello della tessera di cui al comma 1.
      3. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto, su prescrizione medica, alla fornitura gratuita delle prestazioni dei centri di sorveglianza degli anticoagulati e dei presìdi terapeutici di cui all'articolo 3, nonché di quant'altro ritenuto necessario.